Regesto
Art. 2 cpv. 2 lett. c, art. 3 let. e e f, art. 4, in particolare cpv. 3, art. 5, 7 e 16 cpv. 1, art. 17 cpv. 1, art. 19 cpv. 1 parte introduttiva e let. a, art. 19 cpv. 4 LPD; art. 5 e 29 cpv. 2, art. 30 cpv. 3, art. 43a cpv. 5, art. 44 cpv. 2 Cost. ; art. 6 n. 1 CEDU; art. 14 n. 1 Patto ONU II; art. 25 LCart; art. 27 cpv. 2, art. 59 cpv. 3, art. 89 cpv. 1 LTF ; assistenza amministrativa a un cantone per comunicazione di atti relativi a una procedura di sanzione in materia di cartelli: condizioni per l'assistenza amministrativa secondo l'art. 19 cpv. 1 let. a LPD; ammissibilità della comunicazione dei dati secondo l'art. 19 cpv. 4 LPD.
Qualità per ricorrere del cantone: come richiedente nel quadro di una procedura amministrativa e come potenziale attore in un processo civile che mira a un risarcimento danni, il cantone è toccato allo stesso titolo di una persona privata (consid. 2.3).
Applicabilità della LPD (consid. 4).
Interpretazione dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LPD: caso specifico, adempimento del suo compito legale, indispensabilità (consid. 5).
Sussunzione sotto l'art. 19 cpv. 1 lett. a LPD; l'assistenza amministrativa al cantone è compatibile con il principio della finalità (consid. 6).
Ammissibilità della comunicazione di dati: l'art. 25 LCart non si oppone a una comunicazione (consid. 7.1-7.4); esame nel caso concreto (consid. 7.5).
Esposizione pubblica del dispositivo durante 30 giorni in forma non anonimizzata (consid. 8).
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italienisch
Referenzen
Artikel:
art. 19 cpv. 4 LPD,
art. 25 LCart,
art. 19 cpv. 1 lett. a LPD,
art. 30 cpv. 3,