Regesto
Art. 28 cpv. 1 lett. b e art. 29 cpv. 1 LAI ; art. 29bis OAI; periodo d'attesa nel caso di una nuova domanda nei tre anni successivi alla soppressione di una rendita d'invaliditā, nel caso in cui l'invaliditā suscettibile di far nascere il diritto a una rendita č di nuovo riconducibile alla stessa affezione all'origine della pregressa invaliditā.
L'art. 29bis OAI č applicabile solo al calcolo del periodo d'attesa secondo l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ma non alla determinazione del periodo d'attesa nel senso dell'art. 29 cpv. 1 LAI (consid. 3).