Regesto
Art. 3 cpv. 4 LCS.
Le autoritą cantonali possono emanare limitazioni e prescrizioni non soltanto per rendere sicura, agevolare o disciplinare la circolazione e per evitare il deterioramento della strada, ma anche per salvaguardare altri beni ed interessi la cui importanza sia superiore a quella della circolazione nelle circostanze locali concrete. In ogni caso va rispettato il principio della proporzionalitą (consid. 3 e 4).