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Regesto

Art. 9 cpv. 1, art. 10 cpv. 1 lett. b e art. 14 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 e 3 LPC; art. 16c cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI; art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza del Canton S. Gallo dell'11 dicembre 2007 sul rimborso delle spese di malattia e di invaliditā nelle prestazioni complementari; decurtazione della locazione in caso di abitazione comune.
Di principio il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se un appartamento o una casa unifamiliare č abitata anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Le quote del canone relativo a queste persone sono tralasciate nel conteggio annuale delle prestazioni complementari (art. 16c cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI). Questa disciplina č applicabile anche nel caso concreto, in cui l'abiatica vive nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di PC, di cui si prende cura e per tale ragione non versa un contributo per la locazione (consid. 5 e 6).

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références

Article: art. 16c cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI