Regesto
Art. 57 cpv. 5 OG. Eccezione alla regola (consid. 1).
Art. 274 cpv. 2 CC e art. 44 OG.
Il padre o la madre a cui l'autorità tutoria, fondandosi sull'art. 274 cpv. 2 in relazione con l'art. 275 cpv. 1 CC, revochi il diritto alle relazioni personali con il figlio minore, non è legittimato a proporre ricorso per riforma al Tribunale federale, dato che non si è in presenza di una causa civile ai sensi dell'art. 44 OG (consid. 2).