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Regesto

Art. 3 cpv. 1 e art. 6 cpv. 1 e 2 LPN; art. 6 cpv. 1 e 2 OIFP; art. 10a cpv. 1 e art. 10b LPAmb; art. 5 cpv. 3 OEIA; art. 25a LPT; art. 3 OPT; delimitazione di una zona di utilizzazione cantonale per la realizzazione di una discarica nel perimetro di un oggetto IFP; obbligo di effettuare un EIA nella procedura del piano di utilizzazione speciale.
La delimitazione della zona cantonale di utilizzazione, destinata alla realizzazione di una discarica per rifiuti incontaminati con riempimento fino a una certa altezza, comporta un grave pregiudizio per il sito IFP (consid. 4.4).
L'interesse d'importanza nazionale alla tutela del paesaggio prevale sull'interesse all'attuazione del piano di utilizzazione (consid. 4.5).
Poiché il piano di utilizzazione speciale fissa condizioni marginali importanti, che sono vincolanti nell'ambito della procedura successiva di rilascio dell'autorizzazione a costruire e d'esercizio, già nel quadro della pianificazione speciale avrebbero dovuto essere effettuati un esame d'impatto ambientale ed esaminati nel modo più completo possibile gli aspetti inerenti alla protezione dell'ambiente (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 6 cpv. 1 e 2 LPN, art. 6 cpv. 1 e 2 OIFP, art. 10a cpv. 1 e art. 10b LPAmb, art. 5 cpv. 3 OEIA seguito...