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Regesto

Art. 39 cpv. 1 CISG (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili); esigenze poste al contenuto di una notifica d'irregolarità contrattuali; onere probatorio circa la conformità al contratto della merce consegnata.
La notifica di una difformità contrattuale deve specificarne la natura, rispettivamente l'essenza (consid. 4).
Una volta che l'acquirente ha preso in consegna la merce, spetta a lui dimostrare ch'essa non è conforme al contratto, nella misura in cui intende dedurre dei diritti da questa circostanza (consid. 5).