Regesto
Art. 68 n. 1, 123 n. 1 cpv. 1 e 128 CO.
Chi cagiona intenzionalmente lesioni non del tutto lievi e lascia senza aiuto una persona che ha bisogno di quest'ultimo, si rende colpevole di lesioni personali semplici e di omissione di soccorso ad un ferito (in concorso reale).