Regesto
1. La violazione dell'obbligo fatto al locatore di notificare la disdetta separatamente al conduttore e al suo coniuge (art. 271a cpv. 1 CO) ha come conseguenza la nullità della disdetta (consid. 4a).
2. La buona fede del locatore (art. 3 CC) non beneficia d'alcuna tutela nel quadro d'applicazione dell'art. 271a cpv. 1 CO (consid. 4b).
3. Il coniuge può, in virtù del diritto federale, esercitare in qualsiasi stadio della procedura i diritti conferitigli dall'art. 271a cpv. 2 CO. Egli non abusa pertanto del proprio diritto (art. 2 CC) intervenendo, anche se soltanto nello stadio della procedura di ricorso, per sollevare una censura non invocata sino ad allora dal conduttore (consid. 4c).