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Regesto

Campo d'applicazione del previgente art. 260ter n. 1 rispettivamente dell'art. 260ter cpv. 1 CP, dell'art. 2 cpv. 1 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (di seguito: legge Al-Qaïda/Stato islamico) del 12 dicembre 2014, nonché dell'art. 74 cpv. 4 LAIn; compatibilità dell'art. 2 cpv. 1 della legge Al-Qaïda/Stato islamico con il principio della legalità e con quello della determinatezza del diritto penale; elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato.
Applicabilità della legge Al-Qaïda/Stato islamico ammessa, dal momento che il comportamento rimproverato alla ricorrente rientra nel campo di applicazione temporale di questa legge. La legge Al-Qaïda/Stato islamico, emanata in via d'urgenza, costituisce una legge in senso formale che soddisfa il principio della legalità ancorato all'art. 1 CP. Lasciata indecisa la questione di sapere se il comportamento della ricorrente sia punibile anche in virtù del previgente art. 260ter CP (consid. 6.4.1). L'art. 74 cpv. 4 LAIn non prevale sull'art. 2 della legge Al-Qaïda/Stato islamico fintantoché non sia sancito dal Consiglio federale il divieto di Al-Qaïda e dello Stato islamico sulla base dell'art. 74 cpv. 1 LAIn e la legge Al-Qaïda/Stato islamico sia ancora in vigore (consid. 6.4.2).
L'art. 2 cpv. 1 della legge Al-Qaïda/Stato islamico rispetta il principio della determinatezza del diritto penale ancorato all'art. 1 CP. Con tale disposizione, il legislatore intendeva punire tutti gli atti che mirano a sostenere materialmente o con risorse di personale Al-Qaïda, lo Stato islamico e le organizzazioni associate. È tuttavia necessaria una certa attinenza dell'atto con le attività criminali (consid. 7.2).
Spinta da convinzioni radicali e cosciente delle atrocità commesse dallo Stato islamico, la ricorrente si è recata con suo fratello nel territorio controllato dallo Stato islamico, dove ha vissuto per vari mesi con il sostegno finanziario di quest'ultimo e ha partecipato alla vita dello Stato islamico come membro della comunità, svolgendo le mansioni domestiche che le competevano in quanto donna secondo le regole dello Stato islamico. Tutto ciò costituisce, oggettivamente e soggettivamente, un sostegno allo Stato islamico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della legge Al-Qaïda/ Stato islamico (consid. 7.4 e 7.5).

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referenza

Articolo: art. 74 cpv. 4 LAIn, art. 1 CP, art. 74 cpv. 1 LAIn