Regesto a
Art. 56 cpv. 3 CP, art. 184 seg. e 189 CPP; utilizzabilità e valore probatorio di una perizia di psichiatria forense fondata unicamente sugli atti dell'incarto; assunzione di una seconda perizia; indagini del perito estranee all'anamnesi.
Esigenze relative a una perizia fondata unicamente sugli atti dell'incarto in caso di rifiuto del peritando di sottoporsi a un esame personale (consid. 3.2). La possibilità di assumere una seconda perizia non è limitata ai soli casi previsti dall'art. 189 CPP (consid. 3.3). Lasciata irrisolta la questione di sapere quale qualificazione attribuire alle informazioni raccolte telefonicamente presso i congiunti del peritando (cfr. art. 185 cpv. 3 e 4 CPP ), dal momento che tali informazioni non erano idonee a essere utilizzate per fini diversi da quelli della perizia medica (consid. 3.4).
Regesto b
La nozione giuridica di grave turba psichica è di natura funzionale, atteso che dipende dallo scopo della misura terapeutica (miglioramento della prognosi legale) (consid. 3.5.3). Caratteristiche di una delinquenza fondata su una patologia; delimitazione con la criminalità "ordinaria" (consid. 3.5.4). La diagnosi non deve necessariamente essere catalogata in un sistema di classificazione quale l'ICD o il DSM (consid. 3.5.5). La gravità della turba, esatta dal diritto delle misure, risulta dall'intensità del nesso tra la turba (rilevante sotto il profilo medico) e il reato. Una combinazione di diagnosi meno gravi può permettere di ritenere l'esistenza di una turba della gravità richiesta (consid. 3.5.6). Applicazione dei principi nel caso concreto (consid. 3.5.7).