Regesto
Art. 56a cpv. 1 LPP (nella versione in vigore fino a fine 2011); responsabilitą; regresso della Fondazione Fondo di garanzia LPP contro la societą esecutrice di servizi finanziari di un istituto di previdenza divenuto insolvibile.
Distinzione tra una prestazione senza obbligo giuridico e un impegno contrattuale; attivitą ripetuta di una societą esecutrice di servizi finanziari nell'interesse di un istituto di previdenza qualificabile come rapporto di mandato (consid. 5.2).