Regesto
Procedura; art. 23 lett. b PC.
Requisiti concernenti l'obbligo di quantificare le conclusioni di una petizione in materia di risarcimento di danno (consid. 1).
Responsabilitą dello Stato per l'attivitą di medici ospedalieri (art. 61 CO; legge sulla responsabilitą del Cantone di Zurigo, del 14 settembre 1969). Cure mediche prodigate a pazienti privati; delimitazione tra l'attivitą ufficiale dei medici ospedalieri e l'attivitą privata del primario.
I danni causati a pazienti privati del primario, che siano imputabili a un gruppo medico dell'ospedale operante sotto la direzione del primario, soggiacciono alla responsabilitą dello Stato (consid. 2).