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Regesto

Art. 16b cpv. 1 lett. c n. 1 LIPG; art. 10 LPGA; indennità in caso di maternità; nozione di salariata.
Una donna che beneficia di una misura di reintegrazione professionale cantonale, offerta a persone che stanno per terminare il diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, è considerata come salariata a norma dell'art. 16b cpv. 1 lett. c n. 1 LIPG, purché fornisca una prestazione lavorativa dipendente in cambio della quale riceve un salario determinato. In questo senso, la cifra marginale 1073 1/10 seconda frase della circolare dell'UFAS sull'indennità in caso di maternità è lesiva del diritto (consid. 3-5).

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referenza

Articolo: art. 10 LPGA