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Regesto

Art. 56a cpv. 1 LPP: Natura giuridica del disposto e legittimazione passiva.
L'art. 56a cpv. 1 LPP costituisce la base legale sia per quanto attiene alla responsabilità delle persone non evocate dalla norma di cui all'art. 52 LPP, a cui è però imputabile l'insolvibilità dell'istituto di previdenza, sia per quanto concerne il diritto di regresso del fondo di garanzia nei confronti di queste stesse persone (consid. 2).
In qualità di autorità di sorveglianza sugli istituti di previdenza, i Cantoni sono da annoverare tra le persone (giuridiche) ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP responsabili del danno derivante dall'insolvibilità dell'istituto di previdenza nei confronti delle quali il fondo di garanzia può esercitare il regresso (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 56a cpv. 1 LPP, art. 52 LPP

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