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Regesto

Art. 20sexies cpv. 1 lett. b OAI; indennitą giornaliere durante i provvedimenti di integrazione.
Non dispone di alcuna base legale formale l'art. 20sexies cpv. 1 lett. b OAI (in vigore dal 1° gennaio 2008) secondo cui per assicurati che esercitano un'attivitą lucrativa si intendono coloro i quali possono affermare plausibilmente che avrebbero successivamente intrapreso un'attivitą lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l'incapacitą al lavoro (consid. 7).