Regesto
Art. 6 cpv. 1, art. 18 e art. 22 LAINF ; art. 17 cpv. 1 LPGA; revisione della rendita d'invaliditā dell'assicurazione contro gli infortuni.
Quando un assicurato cade in malattia dopo l'erogazione della rendita d'invaliditā, l'incapacitā lavorativa totale risultante da questa malattia non costituisce un motivo di revisione della rendita d'invaliditā dell'assicurazione contro gli infortuni (consid. 4 e 5).