Regesto
Art. 39 cpv. 1 LAI e art. 42 cpv. 5 LAVS.
- Interpretazione della legge (consid. 2b).
- La moglie di un cittadino svizzero all'estero, obbligatoriamente assicurato in virtù dell'art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS, può essere posta al beneficio di una rendita straordinaria ai sensi dell'art. 42 cpv. 5 LAVS. Nella misura in cui dispone il contrario la marg. 600 delle Direttive sulle rendite non è conforme alla legge (consid. 3, 4).