Regesto a
Se nell'anno precedente l'infortunio l'assicurato ha realizzato un reddito ridotto non a causa di una malattia passeggera ma perché a seguito della sua invalidità era in maniera durevole unicamente in grado di esercitare un'attività lucrativa a tempo parziale, ma pur sempre con un salario regolare, il guadagno assicurato si calcola secondo l'art. 15 cpv. 2 LAINF e non secondo l'art. 24 cpv. 1 OAINF, anche se egli non ha (ancora) percepito una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (consid. 4).
Regesto b
Le rendite complementari per superstiti si stabiliscono senza prendere in considerazione la rendita d'invalidità della persona deceduta (consid. 5).