Regesto
Disdetta di un contratto di locazione dopo l'esecuzione forzata; protrazione del rapporto di locazione dopo il doppio turno d'asta (art. 142 LEF, art. 272 CO).
L'aggiudicatario di un fondo diventa proprietario mediante l'aggiudicazione nella procedura d'esecuzione forzata; egli puņ disdire un rapporto di locazione esistente anche se non č ancora stato iscritto nel registro fondiario quale proprietario (consid. 1).
L'aggiudicatario che acquista un fondo nel quadro di un'esecuzione forzata con doppio turno d'asta puņ, eccezionalmente, disdire un contratto di locazione di lunga durata per la successiva scadenza legale (DTF 125 III 123 segg.). Se le condizioni di cui all'art. 272 segg. CO sono adempiute, il rapporto di locazione puņ essere prorogato anche nel caso di una disdetta significata dopo il doppio turno d'asta (consid. 2).