Regesto a
In caso di nuova determinazione globale del grado d'invalidità dopo diversi infortuni invalidanti valgono le regole sulla revisione della rendita secondo l'art. 17 LPGA (consid. 3.3.1). Perciò, le qualifiche professionali particolari dell'assicurato, acquisite dopo la determinazione iniziale della rendita, costituiscono indizi da prendere in considerazione sull'evoluzione ipotetica del reddito da valido (consid. 3.3.3.2 in fine).
Regesto b
Con l'art. 24 cpv. 4 OAINF il Consiglio federale, in violazione della regola di base e del principio dell'equivalenza ad essa strettamente connesso nonché sulla base del principio della solidarietà valido anche nell'assicurazione sociale contro gli infortuni, ha creato una particolare fattispecie di revisione, motivo per cui il guadagno annuo assicurato dev'essere stabilito, nell'ambito del nuovo esame della rendita d'invalidità, senza vincolo alla qualifica in occasione della prima decisione di rendita (consid. 4.3.3 in relazione con il consid. 4.3.1 e 4.3.2), potendo essere adeguato, oltre l'evoluzione dei salari nominali, diversamente da quanto avviene nel campo di applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OAINF e in analogia alla nuova determinazione del reddito da valido, tenendo conto della presunta carriera professionale e dei relativi aumenti salariali (consid. 4.3.4); da considerare sono di conseguenza anche gli assegni per i figli, il cui diritto è nato nel periodo fra il primo e l'ultimo evento infortunistico (consid. 4.3.5).
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