Regesto
Legislazione federale sulla protezione dell'ambiente (ordinanza contro l'inquinamento fonico), art. 24 LPT, diritto edilizio cantonale e comunale.
1. Rimedi giuridici: una licenza edilizia può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo, nella misura in cui debba essere esaminata una pretesa violazione del diritto federale sulla protezione dell'ambiente e dell'art. 24 LPT (consid. 1a, b).
La determinazione caso per caso dei gradi di sensibilità (art. 44 cpv. 3 OIF) può essere censurata mediante ricorso di diritto amministrativo. Per converso, la loro attribuzione nel quadro di un piano di utilizzazione (art. 44 cpv. 1 OIF) va esaminata nella procedura relativa al ricorso di diritto pubblico (art. 34 cpv. 3 LPT), salvo che sia impugnato un piano assimilabile a una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (consid. 1b).
La censura di violazione del diritto edilizio autonomo cantonale o comunale dev'essere sollevata con ricorso di diritto pubblico. Legittimazione ricorsuale del vicino negata con riferimento a quanto concerne le distanze dai laghi e dai corsi d'acqua (consid. 1c/aa), ammessa invece con riferimento a quanto concerne gli accessi sufficienti per gli utenti (consid. 1c/bb).
2. Le immissioni foniche vanno esaminate in applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente e dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico. Il diritto federale è violato ove esse non siano applicate (consid. 2c, d).
3. Nel determinare caso per caso i gradi di sensibilità (art. 44 cpv. 3 OIF), occorre tener conto del carico d'immissioni foniche a cui sono soggette le aree vicine e, in particolare, della loro sensibilità a tali immissioni (consid. 2e).