148 I 226
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 13 Cost.; art. 45 cpv. 4 della legge ticinese sulle commesse pubbliche, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 (LCPubb); diritto alla protezione della sfera privata.
Giusta il vecchio art. 45 cpv. 4 LCPubb le decisioni di esclusione da appalti futuri vanno pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale. Sebbene detta pubblicazione fruisca di una base legale sufficiente e risponda ad un interesse pubblico legittimo (consid. 5.3.1 e 5.3.2), essa è tuttavia sproporzionata e lede di conseguenza il diritto alla protezione della sfera privata garantito dall'art. 13 Cost. (consid. 5.3.3 e 5.3.5). L'attuale art. 45a cpv. 4 LCPubb si presta invece ad un'applicazione conforme a tale diritto fondamentale, in quanto lascia all'autorità un adeguato margine di apprezzamento rispetto alla scelta del canale di pubblicità della sanzione (consid. 5.3.6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 13 Cost.