Regesto
Art. 4 Cost.; diniego di giustizia formale; assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale; potere di apprezzamento dell'autorità di ricorso.
L'art. 4 Cost. non è violato allorché l'autorità di ricorso del cantone richiesto non esamina le censure relative all'ammissibilità materiale delle misure di assistenza giudiziaria. In effetti, questa autorità non può che vagliare le censure relative ai requisiti formali dell'assistenza e all'esecuzione delle misure richieste (cambiamento della giurisprudenza pubblicata in DTF 117 Ia 5 segg.).