Regesto
Decisioni di allontanamento e di divieto d'accesso; art. 7, 8, 10, 22 e 36 Cost.
Base legale di diritto cantonale per misure temporanee di allontanamento da un determinato luogo e divieto di accedervi (consid. 2)
Gli interessati nulla possono dedurre in loro favore dal richiamo, a titolo indipendente, della dignitą umana (art. 7 Cost.); essi possono appellarsi alla libertą di riunione (art. 22 Cost.), alla libertą personale (art. 10 cpv. 2 Cost.), al divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e al divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.; consid. 5).
Riconoscimento della sufficiente determinatezza della norma (consid. 6).
L'interesse pubblico e la proporzionalitą delle decisioni di allontanamento e di divieto d'accesso sono dati (consid. 7).
Nessuna violazione del divieto di discriminazione (consid. 8).