Regesto
Art. 1 cpv. 3, art. 45 cpv. 2 lett. g, art. 55 cpv. 1 e art. 56 PA , art. 101 lett. a e art. 129 cpv. 2 OG , art. 85 cpv. 2 e art. 97 cpv. 2 LAVS .
Non è data attribuzione di effetto sospensivo a ricorsi contro decisioni negative; la via da seguire è quella del decreto di misure provvisionali positive (consid. 1b).
L'art. 56 PA configura al riguardo la base di diritto federale, benché non figurante nell'elenco (non esauriente) dell'art. 1 cpv. 3 PA (consid. 1c).
I principi enunciati riguardo gli art. 55 PA e art. 97 cpv. 2 LAVS sono applicabili per analogia nell'ambito dell'art. 56 PA (consid. 2b). Confronto degli interessi nel caso concreto (consid. 2c).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 56 PA,
art. 55 cpv. 1 e