Regesto a
Art. 18 LAMal; art. 19 e 22 OAMal ; Istituzione comune LAMal.
L'Istituzione comune LAMal, che nell'ambito dell'assistenza internazionale tendente a facilitare l'accesso alle cure e alle prestazioni in natura svolge compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli assicurati, dispone della medesima competenza decisionale degli assicuratori malattie autorizzati nelle corrispondenti procedure nei confronti dei richiedenti delle prestazioni (consid. 1.2.2).
Regesto b
Nel contesto dell'assistenza internazionale tendente a facilitare l'accesso alle cure e alle prestazioni in natura, quest'ultime sono fornite in Svizzera quale Stato di residenza ad opera dell'Istituzione comune LAMal conformemente alla legislazione svizzera come se la persona interessata - nel caso in rassegna una cittadina olandese titolare di una rendita di vecchiaia - fosse assicurata in Svizzera; si tratta di un'applicazione puntuale del sistema svizzero di prestazioni (la cosiddetta finzione di essere assicurato [integrazione puntuale mediante la finzione dello statuto di membro]; consid. 9). L'art. 36 cpv. 2 OAMal, in virtù del quale l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume il costo dei trattamenti effettuati all'estero in caso d'urgenza (anche nei cosiddetti Stati terzi), è pertanto applicabile nel caso concreto, nel quale la richiedente si è sottoposta a un trattamento medico a Dubai (consid. 10.2).