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Regesto

Art. 103 cpv. 3 e 6 LADI: Termine di ricorso (o di reclamo) dinanzi all'autorità cantonale di ricorso di prima istanza.
L'art. 103 cpv. 3 LADI si applica solo al termine di ricorso dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza.
Incombe pertanto al diritto cantonale, in virtù dell'art. 103 cpv. 6 prima frase LADI, di fissare il termine di ricorso (o di reclamo) dinanzi ad un'eventuale autorità di ricorso inferiore.

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referenza

Articolo: Art. 103 cpv. 3 e 6 LADI, art. 103 cpv. 3 LADI