Regesto
Estradizione per l'esecuzione di misure privative della libertā. Trattato d'estradizione con la Germania.
1. L'estradizione va in linea di principio concessa anche per l'esecuzione di misure privative di libertā; nelle relazioni tra la Svizzera e la Germania non v'č da esaminare se una simile misura interviene a lato o in vece di una pena pronunciata per un delitto che dā luogo ad estradizione (consid. 1).
2. L'estradizione per l'esecuzione di una decisione che revoca la liberazione condizionale della detenzione a titolo di misura di sicurezza č possibile soltanto se la reintegrazione nell'istituto deve avvenire per un delitto suscettibile di dar luogo ad estradizione e commesso durante il periodo di prova; la semplice inosservanza di regole di condotta non basta (consid. 2).