Regesto
Art. 4 Cost. Formalismo eccessivo, rifiuto di entrare nel merito di un ricorso proposto con una dichiarazione priva di firma.
1. Il mandatario a cui è imputabile l'assenza della firma non è legittimato a proporre ricorso di diritto pubblico contro il rifiuto di entrare nel merito (consid. 1).
2. L'autorità che riceve una richiesta non firmata è tenuta ad attirare l'attenzione del suo autore su tale vizio qualora quest'ultimo sia, nelle circostanze concrete, normalmente rilevabile e il termine ancora a disposizione consenta di mettere l'autore in grado di sanarlo (consid. 2a-b).
3. Le norme risultanti dal divieto di un formalismo eccessivo si applicano anche laddove una richiesta non firmata non sia ricevuta direttamente dai membri dell'autorità competente, bensì da suoi impiegati (consid. 2c).