Regesto
Art. 8 cpv. 3 LPGA; art. 28 cpv. 2bis e 2ter LAI ; art. 27bis OAI; metodo misto di valutazione dell'invalidità; perdita computabile nell'economia domestica dovuta all'invalidità; aiuto dei familiari (obbligo di ridurre il danno).
Conferma della giurisprudenza sul metodo misto di valutazione dell'invalidità: non è decisivo il grado dell'attività lucrativa ragionevolmente esigibile dalla persona assicurata in buona salute, bensì la misura in cui quest'ultima ipoteticamente, vale a dire senza danno alla salute, ma altrimenti nelle medesime condizioni, effettivamente eserciterebbe un'attività lucrativa (consid. 3.3). Se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari (consid. 4.2).