Regesto
Art. 31, 56 segg., 63, 250 cpv. 2 LEF; art. 145 cpv. 1 e 4 CPC ; termine per introdurre un'azione di contestazione della graduatoria nel fallimento.
Le ferie giudiziarie previste all'art. 145 cpv. 1 CPC si applicano all'introduzione di un'azione di contestazione della graduatoria nel fallimento (art. 250 LEF). L'art. 63 LEF (proroga del termine in seguito a ferie esecutive o sospensioni) non č applicabile (consid. 2-4).