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Regesto

Art. 186 e 292 CP.
Qualora l'autorità competente sia inoltre l'avente diritto che ha manifestato la volontà di vietare a un terzo l'accesso a locali, equiparati a un domicilio, si applica esclusivamente l'art. 186 CP e non l'art. 292 CP, che è norma sussidiaria (consid. 2).
Art. 186 CP.
Le autorità, mediante le q uali il cantone dispone di locali che gli appartengono, sono designate sovranamente dal diritto cantonale (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 186 e 292 CP, art. 186 CP