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Regesto

Le autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti non sono competenti per fissare l'onorario del curatore nominato giusta l'art. 725 cpv. 4 CO.
Portata dell'art. 16 della tariffa del 1957 e dell'art. 15 della tariffa del 1971.
Applicazione analogetica dell'art. 67 della tariffa del 1957, rispettivamente dell'art. 61 cpv. 1 della tariffa del 1971 ? (Quesito lasciato aperto).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 725 cpv. 4 CO