Regesto
Art. 49 cpv. 4 LPGA; art. 103 lett. a OG: Effetti della determinazione dell'invaliditā nell'assicurazione per l'invaliditā per l'assicuratore contro gli infortuni.
L'assicuratore contro gli infortuni non č legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invaliditā, e la valutazione dell'invaliditā dell'assicurazione per l'invaliditā non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti. (consid. 2.2)
Gli assicuratori infortuni non sono legittimati ad interporre ricorso di diritto amministrativo avverso giudizi di tribunali cantonali delle assicurazioni in vertenze riguardanti una rendita dell'assicurazione per l'invaliditā. (consid. 2)