Regesto
Art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 LAINF (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 LAINF (in relazione con l'art. 16 LPGA): Coordinamento della valutazione dell'invaliditŕ da parte di diversi assicuratori.
Una volta che un assicuratore sociale, mediante una decisione cresciuta in giudicato e in maniera sostenibile, fissa il grado d'invaliditŕ di un assicurato secondo il metodo straordinario, un altro assicuratore non puň distanziarsene richiamandosi a un altro risultato secondo la procedura prevista in DTF 128 V 29. (consid. 3)