Regesto
Art. 366 cpv. 2 lett. b CP.
Laddove in materia di crimini e di delitti un cantone subordina l'apertura del procedimento penale a carico di membri delle proprie autorità amministrative e giudiziarie superiori ad una decisione previa da parte di un'autorità non giudiziaria, questa può rinunciare all'azione penale anche per motivi estranei al diritto penale, e fondati su considerazioni di ordine politico.