Regesto
Art. 50 cpv. 1 lett. b LStr; art. 31 cpv. 1 OASA; art. 8 cpv. 1 Cost.; art. 4 Allegato I ALC; art. 3 cpv. 1 del regolamento (CEE) n. 1251/70; art. 3 cpv. 1 della direttiva 75/34/CEE; proroga del permesso di dimora dopo il decesso del coniuge; gravi motivi personali; diritto di rimanere in Svizzera.
La morte del coniuge non costituisce un motivo che conduce necessariamente ad una proroga dell'autorizzazione in virtų dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Occorre piuttosto determinare, sulla base delle circostanze specifiche alla fattispecie, se si č in presenza di un caso di rigore. In questo contesto, decisiva č la situazione personale dell'interessato e non l'interesse pubblico al perseguimento di una politica migratoria restrittiva. Nel caso particolare, dal momento che lo straniero ricorrente viveva da pių mesi separato dal coniuge deceduto, neppure l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 4 Allegato I ALC) gli avrebbe conferito un diritto proprio a rimanere in Svizzera (consid. 3 e 4).