Regesto
- Definizione delle vie di diritto ai sensi dell'art. 73 LPP, rispettivamente degli art. 62 cpv. 1 e 74 LPP (conferma della giurisprudenza in DTF 112 Ia 180; consid. 2).
- Un'istanza d'accertamento deve essere esaminata secondo la procedura di cui agli art. 62 cpv. 1 e 74 LPP qualora la stessa comporti esclusivamente o comunque principalmente il controllo astratto di norme previdenziali (consid. 3).