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Regesto

Art. 80 cpv. 2 DPA; termini per la presentazione dei rimedi giuridici del diritto cantonale nella procedura penale amministrativa.
Il termine di 20 giorni previsto all'art. 80 cpv. 2 DPA è esclusivo, per cui i cantoni non sono legittimati ad introdurre ulteriori termini (consid. 2.3).

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referenza

Articolo: Art. 80 cpv. 2 DPA