Regesto
Art. 29 cpv. 1 LAI; art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI; rinascita, per altri motivi, dell'invaliditŕ dopo la soppressione di una rendita temporanea.
Se l'invaliditŕ rinasce per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al piů presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non č applicabile, nemmeno per analogia (consid. 5).