Regesto
Art. 23 cpv. 3 LAVS e art. 34 cpv. 1 LAI.
- Il versamento simultaneo di una rendita per vedove e di una rendita completiva dell'assicurazione-invaliditŕ per la moglie non č possibile (consid. 1).
- La vedova che sposa il titolare d'una rendita dell'assicurazione-invaliditŕ ha diritto alla rendita per vedove sino alla fine del mese in cui č celebrato il matrimonio (consid. 3 e 4).