Regesto
Art. 66 cpv. 3 LEF.
1. Nessuna regola obbliga le autorità d'esecuzione a dare al debitore che riceve una notificazione all'estero la facoltà di rifiutare il piego indirizzatogli.
2. Nel caso in cui il destinatario rifiuti di prendere possesso di una comunicazione, questa è reputata compiuta al momento in cui è stata presentata (conferma della giurisprudenza).