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Regesto

Libertà di commercio e d'industria; legittimazione ricorsuale; (art. 31 Cost., art. 88 OG).
Uno straniero può invocare la libertà di commercio e d'industria nella misura in cui egli non sia soggetto a restrizioni particolari di polizia economica proprio in ragione della sua qualità di straniero (precisazione della giurisprudenza).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 31 Cost., art. 88 OG