Regesto
- L'art. 51 LAI non costituisce la base legale per il rimborso delle spese di trasporto connesse ai provvedimenti menzionati nell'art. 9 cpv. 2 OAI; l'art. 9bis OAI si fonda sulla delega di competenza di cui all'art. 19 cpv. 3 LAI.
- Nella misura in cui restringe alle sole persone affette da handicap fisico o della vista l'assunzione, da parte dell'assicurazione per l'invaliditā, delle spese di trasporto connesse a provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica menzionati nell'art. 9 cpv. 2 OAI, l'art. 9bis OAI non č conforme all'art. 8 Cost. Un'interpretazione ragionevole di questo disposto consente di riconoscere, in favore degli assicurati che beneficiano di tali provvedimenti, l'assunzione delle spese di trasporto necessarie alla loro esecuzione.