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Regesto

Art. 28 del regolamento Dublino III; art. 76a e 80a LStrI; art. 6 e 19 LCoe; legge sulla polizia del Cantone Turgovia; ammissibilità di un arresto provvisorio sulla base del diritto cantonale e della LCoe al fine di garantire un trasferimento in applicazione del regolamento Dublino III.
Confronto tra le basi legali relative alla cosiddetta carcerazione Dublino (consid. 3.1) e quelle relative all'arresto provvisorio, in particolare riguardo all'uso della coercizione nell'ambito del diritto d'asilo e del diritto degli stranieri (consid. 3.2). Nel campo di applicazione del regolamento Dublino III, l'art. 28 del regolamento Dublino III e la sua concretizzazione negli art. 76a et 80a LStrI stabiliscono delle garanzie minime per la detenzione di persone straniere messa in atto per assicurare lo svolgimento delle procedure di trasferimento (consid. 3.3.1-3.3.5). Non vi è spazio per un arresto provvisorio fondato sul diritto cantonale in relazione con la LCoe, se esso raggiunge la soglia di una privazione della libertà (consid. 3.3.6) e la carcerazione avviene con il solo scopo di assicurare un trasferimento nel quadro della procedura di Dublino (consid. 3.3.7). Applicazione al caso concreto (consid. 4).

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références

Article: Art. 28 del, art. 76a e 80a LStrI, art. 6 e 19 LCoe