Regesto
Doppia imposizione.
Imposizione indipendente di coniugi che vivono separati.
Non viola il divieto di doppia imposizione di cui all'art. 46 cpv. 2 CF il cantone che impone a titolo di reddito la pensione alimentare riconosciuta ad un suo domiciliato; e ciň neppure nel caso in cui nel cantone di domicilio dell'altro coniuge questi non č autorizzato a dedurre dai suoi redditi la pensione versata.