Regesto
Art. 121, art. 492 cpv. 4, art. 493 cpv. 2 e art. 502 cpv. 2 CO ; eccezioni del fideiussore se il debitore principale ha rinunciato alla compensazione nei confronti del creditore.
L'art. 502 cpv. 2 CO, secondo il quale una rinuncia del debitore principale ad eccezioni che gli spettano non puņ essere opposta al fideiussore, č applicabile per analogia al diritto del fideiussore di rifiutare la sua prestazione giusta l'art. 121 CO. Condizioni alle quali il fideiussore puņ rifiutare di soddisfare il creditore se il debitore principale ha rinunciato alla compensazione nei confronti di quest'ultimo (consid. 2.2).
L'art. 492 cpv. 4 CO non impedisce al fideiussore di garantire il soddisfacimento di un debito per il quale il debitore principale ha rinunciato a sollevare obiezioni o eccezioni. Una rinuncia alla compensazione da parte del debitore principale non soggiace all'esigenza di forma dell'art. 493 cpv. 2 CO (consid. 2.3).