Regesto
Non vi sono indicazioni (art. 157 CPC) sulle conseguenze che il giudice deve trarre da un rifiuto indebito di una parte di cooperare all'assunzione delle prove.
Sollevare dinanzi al Tribunale federale la censura di violazione dell' art. 157 o 164 CPC nulla cambia al fatto che il risultato dell'apprezzamento delle prove effettuato dall'autorità inferiore vincola in linea di principio il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Condizioni per contestare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore (art. 97 LTF) e nozione di arbitrio (art. 9 Cost.) in relazione con l'apprezzamento delle prove (consid. 2.3).