Regesto
Art. 3 cpv. 1 e art. 9 cpv. 1 LAVS ; art. 17 e 23 OAVS ; art. 18 cpv. 2 LIFD; obbligo contributivo sui redditi locativi di immobili facenti parte della sostanza commerciale.
I redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtł di questo fatto all'obbligo contributivo AVS in qualitą di reddito da attivitą indipendente (consid. 4.3).
Anche se non continuano l'attivitą commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello fiscale, un'attivitą indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli immobili devoluti (consid. 5.2).